Art. 28.
(Distretti biologici).

      1. Si definiscono «distretti biologici» i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, caratterizzati

 

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da una specifica vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti applicando le disposizioni recate dalla presente legge.
      2. I distretti biologici, in coerenza con la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, hanno lo scopo di favorire, in particolare, lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere produttive, l'attuazione degli obiettivi enunciati nel titolo II della presente legge, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale.
      3. Nel caso in cui le aree che comprendono il distretto biologico appartengono a più regioni, le regioni interessate provvedono a stabilire le norme per disciplinare la gestione del relativo distretto interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, le modalità e i criteri per l'istituzione dei distretti biologici.